Nuovo Codice appalti, cosa c’è da sapere

Lo scorso 16 dicembre è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo Codice degli appalti.

La riforma si basa fondamentalmente su due principi.

Il primo riguarda il “principio del risultato”: mette in primo piano l’interesse pubblico del Codice stesso, ovvero l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità-prezzo, rispettando i principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Il secondo invece riguarda il “principio della fiducia”, ossia dell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 1° aprile 2023, giorno in cui il nuovo Codice appalti si applicherà a tutti i nuovi procedimenti, mentre dal 1° luglio dello stesso anno è prevista l’abrogazione del Codice precedente, con l’applicazione delle nuove norme anche ai procedimenti già in corso.

Nuovo Codice appalti, cosa cambia

Sono 11 i punti principali di cambiamento del nuovo Codice appalti. Andiamoli a vedere:
  • La novità maggiore riguarda la digitalizzazione dei processi. Una decisione che è stata giudicata positivamente da tutte le parti in causa. Si parte dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Si passa poi per il fascicolo virtuale dell’operatore economico nelle piattaforme di approvvigionamento digitale. Per finire viene digitalizzato anche l’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. In questa maniera si avrà una digitalizzazione integrale dell’accesso agli atti, con la documentazione di gara richiedibile da tutti i cittadini.
  • Per le infrastrutture prioritarie si va verso un processo di accelerazione attraverso un coordinamento delle parti in causa, con una serie di meccanismi che ne favoriscono la realizzazione.
  • Si reintroduce per i lavori la possibilità dell’appalto integrato, abolendo i divieti che erano previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà così avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi in questo caso gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.
  • Le procedure sotto-soglia europea si adottano stabilmente, escludendo i termini dilatori, sia di natura procedimentale sia processuale. Per i sopra-soglia si stabilisce il principio di rotazione secondo cui, in ipotesi di procedura negoziata, è vietato procedere in modo diretto all’assegnazione di un appalto verso il contraente uscente.
  • Torna poi operativa la figura del “General contractor”, che era stata abolita dal Codice precedente. Con questi contratti, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e all’attività normalmente necessaria per ottenerlo”.
  •  Nel partenariato pubblico-privato è prevista una semplificazione del quadro normativo, con garanzie a favore dei finanziatori dei contratti, mentre è confermato il diritto di prelazione per il promotore.
  • Nei settori speciali è prevista una maggiore flessibilità, con una più marcata peculiarità in relazione alla natura dei servizi pubblici (acqua, trasporti, energia)  gestiti dagli enti aggiudicatori. Le norme introdotte sono poi autoconclusive.
  • Sono previsti criteri di valutazione discrezionale della stazione appaltante in materia di subappalto a cascata, pratica reintrodotta adeguandola alla normativa e alla giurisprudenza europee.
  • Per i concessionari scelti senza gara è previsto l’obbligo di appaltare a terzi il 50-60% di servizi e forniture (esclusi settori speciali).
  • È stato confermato l’obbligo di inserimento di clausole di revisione prezzi in caso di variazione del costo superiore alla soglia del 5%, con riconoscimento all’impresa dell’80% del maggior costo.
  • In fase di esecuzione, l’appaltatore può richiedere prima della conclusione del contratto la sostituzione della garanzia fideiussoria o della cauzione, con ritenute di garanzia sullo stato di avanzamento dei lavori.

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