La gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto quando operano più imprese nello stesso contesto, è regolata da documenti specifici. Tra i più citati (e spesso confusi) ci sono il DUVRI e il PSC: entrambi trattano anche i rischi “da interferenza”, ma nascono per scenari diversi, hanno redattori diversi e seguono logiche diverse.
In questo articolo chiarisco:
- cosa sono DUVRI e PSC
- quando sono obbligatori
- quando il PSC sostituisce il DUVRI e quando invece devono coesistere
- quali sono i ruoli e le responsabilità (committente, CSP, CSE, imprese)
- come un noleggiatore di attrezzature come Tecnoeleva può supportare concretamente la sicurezza e la conformità documentale
Cos’è il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
Il DUVRI è il documento con cui il Datore di Lavoro Committente gestisce e riduce i rischi derivanti dalle interferenze tra:
- la propria attività (o l’ambiente di lavoro sotto la sua disponibilità giuridica), e
- le attività svolte da imprese appaltatrici, subappaltatori o lavoratori autonomi.
È previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008: il committente promuove cooperazione e coordinamento, elaborando un documento unico che indichi le misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, da allegare al contratto e aggiornare in funzione dell’evoluzione dei lavori/servizi/forniture.
Riferimento normativo e principio chiave
- Art. 26 D.Lgs. 81/2008: cooperazione, coordinamento e gestione dei rischi interferenziali.
Dove si applica
Il DUVRI si applica in qualsiasi luogo di lavoro (non solo cantieri): uffici, stabilimenti industriali, depositi, negozi, magazzini, impianti produttivi, strutture sanitarie, ecc., quando un soggetto esterno opera “dentro” l’organizzazione/luogo di lavoro del committente.
Esempi tipici:
- manutenzione impianti in stabilimento operativo
- pulizie industriali con produzione attiva
- installazione di linee, scaffalature, macchinari
- interventi con mezzi e attrezzature che aumentano le interferenze (PLE, carrelli, gru, ecc.)
DUVRI come documento “dinamico”
Un punto spesso trascurato: il DUVRI non è statico. La legge prevede che debba essere adeguato in funzione dell’evoluzione di lavori/servizi/forniture.
In pratica, va aggiornato quando cambiano:
- aree operative o layout
- fasi lavorative
- imprese coinvolte o subappalti
- turnazioni e compresenze
- attrezzature/mezzi impiegati (ad es. introduzione di piattaforme aeree, ponteggi, gru, ecc.)
- rischi specifici interferenziali (rumore, polveri, traffico interno, energia, atmosfere esplosive, ecc.)
Quando il DUVRI è obbligatorio
Il DUVRI è in generale obbligatorio quando:
- il committente affida lavori/servizi/forniture a terzi all’interno della propria azienda/unità produttiva o comunque in luoghi nella sua disponibilità giuridica, e
- esistono interferenze tra attività diverse (cioè rischi generati dalla compresenza o dall’interazione tra lavorazioni).
Inoltre, nei contratti di appalto/subappalto/somministrazione devono essere indicati i costi delle misure di sicurezza da interferenze, che non sono soggetti a ribasso.
Quando non è obbligatorio redigere il DUVRI (esclusioni importanti)
L’art. 26 chiarisce che l’obbligo di redazione del DUVRI non si applica (fermi restando gli obblighi di cooperazione e coordinamento) a:
- servizi di natura intellettuale
- mere forniture di materiali o attrezzature
- lavori/servizi con durata non superiore a cinque uomini-giorno
Attenzione: l’esclusione “5 uomini-giorno” non vale se l’attività comporta rischi rilevanti, tra cui (in sintesi):
- incendio di livello elevato
- ambienti confinati
- agenti cancerogeni/mutageni/tossici per la riproduzione o biologici
- amianto
- atmosfere esplosive
- rischi particolari dell’Allegato XI
Chi deve redigere il DUVRI e quando
La redazione del DUVRI è responsabilità del Datore di Lavoro Committente.
Tempistica corretta
- va predisposto prima dell’inizio dell’attività affidata
- va allegato al contratto (appalto/opera)
va aggiornato se cambiano condizioni, fasi o imprese coinvolte
Contenuto del DUVRI: cosa deve includere davvero
Un DUVRI efficace dovrebbe includere almeno:
- dati identificativi di committente, appaltatori, subappaltatori e autonomi
- descrizione di attività, aree, fasi, tempi e compresenze
- mappa delle interferenze (dove e quando avvengono)
- misure di prevenzione/protezione per eliminare o ridurre il rischio
- procedure di accesso, viabilità interna e gestione emergenze
- regole su permessi di lavoro (es. lavori elettrici, in quota, a caldo)
- gestione di attrezzature e mezzi (ingressi, manutenzioni, idoneità, verifiche)
- ruoli e responsabilità operative (referenti, preposti, contatti)
- indicazione dei costi della sicurezza da interferenze e loro non ribassabilità
Cos’è il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento)
Il PSC è il documento di progettazione e coordinamento della sicurezza riferito a uno specifico cantiere temporaneo o mobile.
Chi lo redige
Lo redige il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).
Quando è obbligatorio
È obbligatorio nei cantieri temporanei o mobili in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.
Riferimenti normativi essenziali
- Titolo IV del D.Lgs. 81/2008
- Art. 100: definisce struttura del PSC e specifica che è parte integrante del contratto d’appalto, con stima dei costi della sicurezza (punto 4 Allegato XV).
- Allegato XV: stabilisce contenuti minimi e criteri per la stima dei costi.
Contenuti minimi del PSC (in pratica)
Il PSC include (in modo coerente con complessità e fasi critiche):
- relazione tecnica e prescrizioni
- organizzazione del cantiere (planimetrie, viabilità, aree di stoccaggio, recinzioni)
- analisi delle lavorazioni e loro interferenze
- misure di coordinamento e procedure operative
- misure per rischi particolari (Allegato XI)
- stima dei costi della sicurezza (punto 4 Allegato XV)
I “costi della sicurezza”: perché contano anche contrattualmente
Il PSC include una stima dei costi della sicurezza.
Nella prassi e nella disciplina degli appalti, questi costi sono trattati come non soggetti a ribasso e devono essere gestiti correttamente già in fase di affidamento.
DUVRI vs PSC: le differenze principali in sintesi
| Aspetto | DUVRI | PSC |
| Ambito | Qualsiasi luogo di lavoro con appalti e interferenze | Solo cantieri temporanei o mobili |
| Focus | Interferenze tra attività del committente e terzi | Pianificazione e coordinamento di tutte le lavorazioni in cantiere |
| Redattore | Datore di Lavoro Committente | CSP (Coordinatore in Progettazione) |
| Quando si redige | Prima dell’avvio dell’appalto/servizio/fornitura | In fase di progettazione dell’opera |
| Relazione con contratto | Allegato al contratto e aggiornabile con l’evoluzione | Parte integrante del contratto d’appalto |
| Documento “gemello” | Si coordina con DVR e procedure aziendali | Si coordina con POS delle imprese |
Il PSC esonera sempre dalla redazione del DUVRI?
No. Questa è una delle confusioni più comuni.
Regola pratica
- Dentro il perimetro del cantiere, il PSC gestisce coordinamento e interferenze tra imprese esecutrici.
- Fuori dal perimetro del cantiere, se esiste un’azienda/attività ospitante in esercizio, possono esistere interferenze “cantiere ↔ attività produttiva” che vanno gestite: in questi casi può essere necessario anche il DUVRI.
In letteratura tecnica questo scenario è spesso descritto come cantiere endoaziendale (cantiere “dentro” un’azienda operativa): qui PSC e DUVRI non si sovrappongono, ma si completano per gestire correttamente le interfacce.
Quando DUVRI e PSC devono coesistere: esempio pratico (cantiere endoaziendale)
Immagina un ampliamento o una ristrutturazione all’interno di uno stabilimento industriale che continua a produrre.
Cosa copre il PSC
Il PSC copre i rischi interferenziali all’interno dell’area di cantiere, ad esempio:
- interferenza tra impresa edile e impiantista elettrico
- gestione accessi, fasi critiche, scavi, demolizioni, lavori in quota
- uso coordinato di opere provvisionali e mezzi
Cosa copre il DUVRI
Il DUVRI può coprire l’interfaccia tra cantiere e attività dello stabilimento, ad esempio:
- transito di muletti e mezzi interni vicino al cantiere
- rumore/polveri/vibrazioni che impattano lavoratori e reparti produttivi (e viceversa)
- interferenze con impianti in esercizio, vie di esodo, procedure emergenza
- consegne e movimentazioni in aree condivise
Conclusione operativa
In questi casi, DUVRI e PSC sono complementari:
- il DUVRI fornisce al CSP informazioni chiave sui rischi dell’ambiente produttivo
- il PSC traduce quelle informazioni in misure coordinate e fasi sicure per il cantiere
DUVRI e POS: qual è la differenza?
Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è il documento che ogni impresa esecutrice redige per gestire i rischi specifici delle proprie lavorazioni in cantiere.
- DUVRI: rischi da interferenze legati alla compresenza/integrazione tra attività diverse (committente ↔ appaltatori).
- POS: rischi specifici dell’impresa (es. procedure interne, attrezzature usate, DPI, addestramento, ecc.).
- PSC: coordinamento generale di sicurezza del cantiere e gestione delle interferenze tra lavorazioni e imprese.
Il ruolo del noleggiatore di attrezzature nella gestione delle interferenze (focus Tecnoeleva)
Tecnoeleva non redige DUVRI o PSC (sono responsabilità di committente e coordinatori), ma il noleggiatore è spesso un anello critico nella catena della sicurezza, perché le attrezzature incidono direttamente su:
- rischi in quota
- rischi da movimentazione
- ingombri e viabilità
- interferenze tra mezzi e persone
- manutenzione e affidabilità del mezzo
Obblighi e responsabilità del noleggiatore (art. 72)
Chi noleggia attrezzature senza operatore deve:
- attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza
- acquisire e conservare una dichiarazione che attesti formazione e addestramento specifici degli utilizzatori
Questo punto è molto concreto: se in cantiere entrano PLE, gru, carrelli, piattaforme autosollevanti o ponteggi, la qualità documentale del noleggio facilita:
- la compilazione del POS dell’impresa
- l’aggiornamento PSC (se cambia l’organizzazione di cantiere)
- l’analisi interferenziale nel DUVRI (se l’attrezzatura opera in aree promiscue)
Documentazione tecnica: cosa serve davvero in pratica
Per ridurre frizioni e rischi, è utile che insieme all’attrezzatura siano disponibili:
- manuale d’uso e manutenzione
- registri controlli/verifiche e tracciabilità manutentiva
- dichiarazioni di conformità e idoneità
- indicazioni operative per corretto impiego (limiti, portate, condizioni)
Questo è particolarmente rilevante per:
- ponteggi modulari e ponteggi in quota
- trabattelli (inclusi temi operativi come altezza massima e dimensioni trabattello)
- ponteggio aereo e opere provvisionali in aree con transito
- piattaforme aeree (imbracatura per piattaforma aerea, procedure di accesso, aree di stabilizzazione)
- piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne in contesti industriali
- gestione della manutenzione piattaforme aeree e verifiche periodiche
Nota su “noleggio piattaforme aeree senza patentino”
È una query frequente, ma va gestita correttamente: per molte attrezzature non esiste un “patentino” inteso come patente di guida, ma possono essere richiesti formazione, informazione, addestramento e, per specifiche attrezzature, anche abilitazioni secondo accordi applicabili. In ogni caso, il noleggiatore deve raccogliere la dichiarazione di avvenuta formazione/addestramento degli utilizzatori quando noleggia senza operatore.
Contratto di noleggio e gestione interferenze
Un buon contratto noleggio ponteggio (e più in generale il contratto di noleggio mezzi) aiuta anche sul lato sicurezza, perché chiarisce:
- responsabilità di montaggio/uso/smontaggio
- delimitazione aree e interferenze
- obblighi di verifica e manutenzione
- documenti consegnati e idoneità all’uso
Chi sono i soggetti responsabili della redazione e verifica
Committente o Responsabile dei Lavori
- nei contratti in azienda: garantisce cooperazione e coordinamento e (quando dovuto) DUVRI
- nei cantieri: adempie agli obblighi del Titolo IV (nomine, verifiche, ecc.)
CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione)
- redige PSC (e fascicolo dell’opera, se previsto)
- imposta la strategia di prevenzione e coordinamento del cantiere
CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione)
- verifica applicazione PSC e coerenza dei POS
- aggiorna PSC se cambiano fasi, imprese o condizioni operative
Datore di lavoro dell’impresa esecutrice
- redige il POS e attua misure operative coerenti con PSC
Sanzioni per mancata redazione o gestione non conforme
Mancata gestione DUVRI (art. 26)
Per violazioni legate a cooperazione/coordinamento e DUVRI (art. 26 commi 2 e 3, primo periodo) sono previste sanzioni per datore di lavoro e dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda in un intervallo indicato dal testo vigente.
Violazioni su PSC e obblighi di cantiere (Titolo IV)
Il quadro sanzionatorio del Titolo IV prevede sanzioni per:
- committente/responsabile dei lavori (art. 157)
- coordinatori (art. 158)
Nota importante: gli importi possono essere soggetti ad aggiornamenti nel tempo; per applicazioni operative conviene sempre verificare il testo vigente e/o confrontarsi con un professionista della sicurezza.
Esempi di applicazione reale
Manutenzione impianti industriali
Un’azienda produttiva affida la manutenzione a impresa esterna. Il DUVRI aiuta a gestire interferenze tra manutentori e reparti produttivi (energia, transiti, segregazioni, procedure di emergenza).
Pulizia in un ospedale o struttura sanitaria
Interferenze tra impresa di pulizie e personale sanitario/pazienti: procedure, percorsi dedicati, prevenzione contaminazioni, gestione prodotti e aree sensibili.
Ristrutturazione di un ufficio operativo
I dipendenti continuano a lavorare: separazione percorsi, gestione polveri e rumori, aree interdette, orari, piani di emergenza.
Lavori in quota con mezzi a noleggio
Uso di ponteggi modulari, trabattelli o piattaforme aeree in un’area dove operano più imprese: l’interferenza non è solo “tra persone”, ma anche tra mezzi, spazi, tempi e procedure. Qui la documentazione del noleggio e la corretta pianificazione (PSC/POS/DUVRI a seconda del contesto) riducono il rischio alla radice.
Certificazioni e conformità normativa
La conformità non si esaurisce nel “fare un documento”. Serve un sistema coerente con:
- D.Lgs. 81/2008 (obblighi, ruoli, documenti, sanzioni)
- eventuale adozione di standard di gestione come ISO 45001
- controlli periodici e verifiche interne/esterne
- aggiornamento documentale quando cambiano condizioni operative (DUVRI “dinamico”)
Domande frequenti (FAQ) su DUVRI e PSC
Quando il DUVRI e quando il PSC?
Il PSC è obbligatorio nei cantieri temporanei o mobili con più imprese esecutrici. Il DUVRI si redige per contratti d’appalto/d’opera/somministrazione con rischi da interferenza in luoghi di lavoro del committente, fuori dalla casistica “cantiere” oppure per le interferenze tra cantiere e azienda ospitante nei casi di compresenza.
Quando non è necessario redigere il DUVRI in un cantiere edile?
Se il perimetro è un cantiere “classico” e il PSC gestisce le interferenze tra imprese esecutrici, spesso il DUVRI non è richiesto per quelle interferenze interne al cantiere. Se però il cantiere è in un’azienda operativa e ci sono interferenze cantiere ↔ attività produttiva, può essere necessario anche il DUVRI.
Che cos’è il PSC?
È il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal CSP per pianificare e coordinare la sicurezza del cantiere, con contenuti minimi e stima dei costi definiti (anche) in Allegato XV; è parte integrante del contratto d’appalto.
Qual è la differenza tra DUVRI e POS?
- DUVRI: rischi da interferenze tra committente e terzi (o tra attività diverse in compresenza).
- POS: rischi specifici dell’impresa esecutrice e delle sue lavorazioni in cantiere, coerente con PSC.
La sicurezza in cantiere e nei luoghi di lavoro non si risolve con un documento “di facciata”: DUVRI e PSC funzionano solo se sono coerenti con la realtà operativa, aggiornati quando cambiano condizioni e supportati da scelte tecniche corrette (mezzi idonei, procedure, formazione, coordinamento).
Affidarsi a un noleggiatore come Tecnoeleva significa poter contare su attrezzature conformi, verificate e manutenute, con documentazione tecnica utile a semplificare il lavoro di chi deve valutare i rischi e redigere/aggiornare DUVRI, PSC e POS, riducendo errori e rischi operativi.
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